Banca d’Italia, concorso per 105 assunzioni: il Bando è illegittimo?

Banca d’Italia, concorso per 105 assunzioni: il Bando è illegittimo?
La Commissione, se la legge o eventuali regolamenti non dispongono nulla in ordine ai criteri di attribuzione dei titoli, gode di un’ampia discrezionalità, che deve, in ogni caso, essere finalizzata a conseguire lo scopo precipuo del concorso, che resta sempre quello di fornire all’amministrazione gli elementi migliori.

Approfondimento a cura del Dott. Luigi Ruggiero

La discrezionalità amministrativa nella scelta dei criteri di valutazione dei titoli: limiti e sindacabilità dell’operato della Commissione esaminatrice.
Interessante, ai fini di un miglior inquadramento della vicenda (che, da qui a breve, andremo ad analizzare) risulta essere l’autorevole indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato, secondo cui: “la Commissione esaminatrice è titolare di ampia discrezionalità nel catalogare i titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal bando, nell’attribuire rilevanza ai titoli e nell’individuare i criteri per attribuire i punteggi ai titoli nell’ambito del punteggio massimo stabilito e l’esercizio di tale discrezionalità non può essere oggetto di censura del giudice, a meno che venga rilevato l’eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà”. (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 giugno 2014 n. 3043) 

Dalla citata pronuncia, pertanto, possiamo enucleare due concetti basilari: da un lato, viene ribadita l’ampia discrezionalità di cui gode la Pubblica Amministrazione nel procedimento di “predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli”; dall’altro, tuttavia, vengono posti dei limiti alla suddetta attività discrezional-amministrativa, la quale, a parer di chi scrive, è pur sempre ancorata ai principi costituzionali di “buon andamento” e di “imparzialità”.
Si contesta, pertanto, il bando de quo, nella parte in cui la Commissione giudicatrice ha adottato dei criteri di valutazione manifestamente illogici; nonché confliggenti con i principi di imparzialità, di efficienza e di buon andamento.
Ed invero, dall’art. 3, lett. c), del succitato bando di concorso, si rinviene che: “nel caso in cui le domande di partecipazione a ciascun concorso siano più di 1.500, la Banca d’Italia procederà a una preselezione per titoli delle candidature per individuare 1.500 candidati da ammettere alla relativa prova scritta. A tal fine, la Banca d’Italia provvederà alla formazione di graduatorie preliminari redatte sommando i punteggi attribuiti ai seguenti titoli: […] c) laurea triennale conseguita:
prima dell’8 aprile 2014 – ( punti 0,50)
dall’8 aprile 2014 al 7 aprile 2016 – (punti 2,50)
dall’8 aprile 2016 al 7 aprile 2018 – (punti 4,50)
successivamente al 7 aprile 2018 – (punti 6,50)”.

Ciò detto, evidente risulta essere l’irragionevolezza del citato criterio valutativo, che, inequivocabilmente, non tiene conto delle effettive capacità dei concorrenti. La Commissione, infatti, andrebbe ad attribuire un punteggio maggiore, in ragione del solo anno accademico di conseguimento del Titolo di Laurea; non considerando la reale durata dell’iter formativo.

Conclusioni
Tale assunto, inevitabilmente, comporta una disparità di trattamento tra i partecipanti; figlio di un criterio di premialità manifestamente illogico, che, a ben vedere, andrebbe a valutare due soggetti, aventi la stessa età ed iscrittisi alla stessa Facoltà (nello stesso momento), con un punteggio differente: attribuendo, da un lato, allo studente laureatosi “nei 3 anni accademici”, ma prima del 7 aprile 2018, un punteggio di 4,50; dall’altro, allo studente laureatosi “in 4 anni accademici” (e quindi 1 anno fuori corso), ma successivamente al 7 aprile 2018, ben 6,50 punti.
È evidente, or dunque, la manifesta irragionevolezza dei criteri adotti dalla Commissione esaminatrice: infatti, tal procedura selettiva non andrebbe a premiare “i migliori concorrenti”, ma solo coloro i quali abbiano conseguito il titolo di laurea in un determinato anno accademico; senza preoccuparsi di considerare la reale ed effettiva durata del percorso formativo.

Lascia un commento